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Ritenute sui bonifici dall'estero:come e perché

Dal 1 febbraio 2014 è in vigore la norma del DL 167/1990 (art. 4 comma 2) modificato dalla legge 97 2013 che prevede che i bonifici dall’estero sul conto corrente del contribuente (persona fisica) vengano automaticamente tassati del 20% dalla Banca presso cui viene effettuato il movimento. Ciò avviene in quanto si presume che tali somme siano redditi da capitali esteri o redditi diversi cioè di origine patrimoniale, originati da attività finanziarie del contribuente stesso situate all’estero. Le modalità attuative sono state chiarite nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate  del 18.12.1013,  allegato
Tale prelievo obbligato corrisponde ad una ritenuta d’imposta che l’intermediario finanziario accantonerà e verserà  all’Erario  per la prima volta il 16 luglio 2014 prossimo, per gli importi ricevuti tra il 1 febbraio ed  il 30 giugno 2014;   successivamente  il versamento avverrà ogni 16 del mese successivo al movimento stesso, come per tutte le altre ritenute alla fonte.
Per quanto riguarda gli importi di gennaio 2014 gli intermediari finanziari sono tenuti solo a darne segnalazione all'amministrazione finanziaria.



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Speciale del: 17/02/2014