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Nuovi libretti impianto di riscaldamento da giugno 2014

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica andranno utilizzati moduli diversi.
Come noto il libretto  di impianto e le verifiche di efficenza sono  obbligatori  periodicamente per tutti i sistemi di riscaldamento già da molti anni  (L. 46/1990, L. N. 10 del 9 gennaio 1991, DPR N. 412 del 26 agosto 19939 . 
L'anno scorso  con il recepimento della direttiva europea   il Governo è intervenuto con il decreto n 74/2013 che tiene conto anche dello sviluppo tecnologico intervenuto. 
 
Una delle novità dell'ìintervento normativo consisteva nella diversa periodicità dei controlli . Dallo scorso luglio  gli interventi per la verifica dell'efficienza energetica ( cd. controllo  fumi ) sono obbligatori per i sistemi di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento maggiori di 12 kw,   in caso di modifiche agli impianti e comunque ogni quattro anni , nel caso di  caldaie a gas o metano delle singole unità immobiliare o ogni due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw (salvo diverse indicazioni regionali).
La manutenzione ordinaria ( pulizia della caldaia) è invece è prevista dal fabbricante dell'impianto e va verificata  al moneto dell'installazione e collaudo.
Ricordiamo che il responsabile del libretto della caldaia è il proprietario dell'impianto stesso o l'occupante, se diverso dal proprietario o l'amministratore di condominio in caso di edifici plurifamiari. Essi possono delegare per iscritto la responsabilità ad un’impresa o ad un tecnico abilitato (L. 46/1990)   che assume pertanto il ruolo di “terzo responsabile”.Il libretto viene compilato per la prima volta dall'installatore, all'atto della messa in funzione .
 Dei rapporti di efficienza energetica è invece responsabile il manutentore, che ha anche l'obbligo di trasmetterli agli enti locali che tengono aggiornato il catasto e organizzano anche i controlli con campagne ispettive a campione.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l'impianto sarà da sostituire.
 
Le sanzioni in caso di inadempienze sono ancora quelle previste dal Dlgs 192/2005 o da altre eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6mila euro per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. 



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Speciale del: 14/04/2014