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Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio

Il condominio attraversa sovente fasi di particolare delicatezza, una delle quali è certamente quella relativa al passaggio delle consegne tra l'amministratore uscente e quello di nuova nomina, regolata dall'art. 1129 codice civile, comma VIII, introdotto dalla legge di riforma 220/2012 e che pone in capo all'amministratore uscente l'obbligo, oltre che di consegnare la documentazione relativa al condominio e ai condomini, anche di «eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
 
La modalità di tale passaggio, per prassi consolidata, prevede la stesura di un verbale di consegna/ricezione della documentazione condominiale, sottoscritto da entrambi i professionisti interessati e contenente l'elenco dettagliato di tutta la documentazione.
 



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Speciale del: 20/10/2014