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Vendita immobili: ai fini delle Imposte Dirette conta il “corrispettivo”

La Suprema Corte, nella sentenza n. 24054 del 12 Novembre 2014 fissa un importante principio di diritto, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, per il quale  in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l'imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito, diversi a seconda dell'imposta da applicare.
 
Ne consegue, in presenza di contabilità formalmente regolare, che per procedere all'accertamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), - consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere in parola, le valutazioni effettuate dall'U.T.E. non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti - quali, tra le altre, l'assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e valore dell'immobile - costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare. 



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Speciale del: 02/12/2014