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Milleproroghe:le novità sul lavoro

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, la Legge  27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. Milleproroghe) di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La legge decorre dal 28 febbraio 2015. Vediamo le principali novità in materia di lavoro :
 
1. Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà
L'art. 2-bis della L. 11/2015 prevede, per il 2015, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a séguito della riduzione di orario.
 
Art. 2bis
1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'intervento in oggetto costituisce, in sostanza, una proroga di interventi simili, previsti negli anni precedenti (per il 2014 è stato disposto, in termini quantitativi identici, dall'art. 1, comma 186, della L. 27 dicembre 2013, n. 147). Il presente articolo 2-bis specifica che le risorse stanziate sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti, nell'anno 2015, in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014.
Si ricorda che i contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:
  •  evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
  •  procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.
Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione. Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.
 
 



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Speciale del: 05/03/2015