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Beni in c/visione: riepilogo delle regole

Spesso succede di dover rinviare l’effetto traslativo della proprietà di un bene causa una particolare esigenza del cliente cessionario. È il caso della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 Cod. Civ.), nel cui ambito è riconducibile l’invio di beni ai clienti in conto visione: in tal caso la vendita si perfeziona nel momento in cui l’acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni .
La vendita dei beni può essere fatta anche a prova, considerandosi sottoposta a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all’uso cui gli stessi sono destinati (art. 1521 Cod. Civ.).



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Speciale del: 24/03/2015