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Emendabilità della dichiarazione: Cassazione n.18180/2015

Nella sentenza n. 18180-2015 la Corte di Cassazione ribadisce  che la dichiarazione dei redditi non è emendabile se il contribuente ha optato per l’adeguamento agli studi di settore. Quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale e come tale  non è ritrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse già conosciuto o conoscibile dall'amministrazione finanziaria.

IL CASO

La vicenda riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36.bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per Iva non versata; il contribuente si difendeva eccependo che la compilazione del solo rigo VA42 per adeguamento (limitatamente all’Iva) allo studio di settore fosse da considerare erronea in quanto non ricomprendeva anche le imposte dirette. La Ctr accoglieva l’appello del contribuente affermando che "la sola compilazione di un rigo della dichiarazione dei redditi non è sufficiente per ritenere che il contribuente abbia optato per l'adeguamento agli studi di settore”.

Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, lamentando che il giudice di appello abbia ritenuto emendabile la dichiarazione dei redditi anche in mancanza di dichiarazione integrativa.

Inoltre la omessa compilazione dei quadri della dichiarazione implicanti adeguamento agli studi di settore anche per ciò che concerne le imposte sui redditi non poteva considerarsi sufficiente a far considerare erronea la compilazione del rigo VA42, atteso che la disciplina di legge (D.P.R. n. 195 del 1999, art. 2) consente di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore anche per la sola IVA.




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Speciale del: 09/10/2015