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Confessione stragiudiziale, se l’amministratore firma il verbale

IL CASO

Il contenzioso trae origini da un avviso di accertamento emesso per l’annualità 2001 a carico di una società ai fini Ires ed Irap. Investita della questione, la Ctp annullava l’atto impugnato  rilevando che la determinazione della percentuale di ricarico, posta a fondamento delle pretese erariali, traeva origine da un documento extra contabile utilizzato dai verbalizzanti e non allegato al processo verbale nè presente negli atti causa. Stesso verdetto in appello, dove i giudici decretavano la nullità dell’atto. Con decisione n. 78 del 23 marzo 2009, la commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello argomentando che : " l'ufficio ha motivato l'accertamento in questione con mero rinvio alle considerazioni sviluppate dalla Guardia di finanza, giungendo alle stesse conclusioni senza però sviluppare una propria autonoma valutazione delle medesime, procedendo alla rettifica di singole componenti reddituali in base alla applicazione di una diversa percentuale di ricarico, desunta dai verbalizzanti da un tabulato - di cui non vi è traccia - riportante la situazione delle merci destinate alla rivendita e giacenti in azienda dedotta dai dati contabilizzati”. Invero, era stato proprio l’amministratore della società a concordare con i verbalizzati la percentuale di ricarico del 20 per cento e tale dato era stato inserito nel PVC, poi sottoscritto senza riserve. Da qui la proposizione del ricorso in Cassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria che denuncia errori di giustificazione della decisione di merito sul fatto laddove il giudice d'appello trascura fatti principali e secondari risultanti dagli atti e addotti nel processo a riprova della legittimità degli accertamenti.
 




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Speciale del: 05/11/2015