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I permessi per studio nel lavoro subordinato

In Italia il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nell’art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione  e , in materia di lavoro, tale diritto è stato disciplinato per la prima volta in capo ai lavoratori studenti dall’art.10 dello statuto dei lavoratori (legge n.300/1977) e poi dalla Legge   08/03/2000, n. 53 Tutti i lavoratori (assunti sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato), hanno diritto ad  usufruire di appositi permessi retribuiti ai fini del  “diritto allo studio “ presso Istituti riconosciuti dallo Stato. I corsi non devono essere svolti nelle ore serali ma , per essere retribuiti, devono coincidere con il normale orario di lavoro.

La contrattazione collettiva in linea di massima prevede un periodo di 150 ore lavorative da usufruire come permessi in un periodo di tre anni al fine di aiutare lo studente lavoratore nella continuazione dei suoi studi .

Inoltre i lavoratori hanno diritto:

  • ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento di esami universitari  e, se in possesso di almeno 5 anni di servizio presso il datore di lavoro,
  • possono richiedere una sospensione del rapporto lavorativo non retribuita  fino ad un massimo di 11 mesi per  terminare la scuola dell'obbligo o per conseguire altri titoli di studio.

NOTA BENE : se il titolo di studio che il lavoratore vuole conseguire è della scuola dell’obbligo (ad esempio il titolo di licenza media), le ore possono aumentare fino a 250. 

I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi; questo vuol dire che sarà ammissibile la concessione dei permessi studio finalizzati a seguire un corso universitario, ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame. 

Altre agevolazioni per gli studenti lavoratori:  

I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (tali  lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali).

 

 
 




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Speciale del: 20/11/2015