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Il TFR è irrinunciabile

IL CASO

Il lavoratore conveniva in giudizio davanti al Tribunale l’azienda, esponendo di aver lavorato con qualifica di quadro 7 livello CCNL industria metalmeccanica, distaccato per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, l'indennità estero, ulteriori emolumenti in valuta locale, e numerosi benefits in natura. Il lavoratore lamentava che alla cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del TFR. detti benefici, nè ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio fedeltà). Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto (il 1 dicembre 2005), un accordo transattivo, ne eccepiva, tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti e chiedeva dunque  la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 57.295,52.  Per contro  la società deduceva l'improponibilità della domanda,  non essendo stato impugnato  l'accordo transattivo nei termini dell'art. 2113 c.c.,  e contestava nel merito la fondatezza del ricorso chiedendo fosse respinto.

Il giudice del tribunale dichiarava l'improponibilità della domanda.

In Appello Invece, la pronuncia veniva parzialmente riformata.  i giudici di seconde cure infatti sul rilievo che le domande concernenti l'incidenza degli emolumenti percepiti nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro notturno, straordinario, ferie...) sul premio fedeltà e sul t.f.r., esulassero dall'accordo transattivo intervenuto fra le parti, in parziale accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, condannavano la società al pagamento dell'importo di Euro 10.530,44 oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza di appello, gli eredi del lavoratore propongono ricorso per cassazione, basandosi su cinque motivi:

  1.  violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., nonchè dell'art. 19 CCNL industria metalmeccanica privata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta che la transazione inter partes, escludendo dal computo del t.f.r. talune voci che dovevano invece contribuire alla sua struttura, vulnera sia la specifica disposizione contrattuale collettiva che disciplina la determinazione del tfr, che la norma codicistica di riferimento);
  2.  contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Si lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver sostenuto che il lavoratore non fosse stato informato nei dettagli dell'ammontare delle proprie competenze di fine rapporto, aveva accertato che lo stesso aveva comunque acquisito consapevolezza del fatto che le diverse somme percepite per il lavoro prestato all'estero, non sarebbero state inserite nel computo delle competenze di fine rapporto. Non poteva, quindi il ricorrente nel contempo ignorare l'ammontare del t.f.r. e dall'altra conoscerlo parzialmente;
  3.  violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2113 c.c., e delle disposizioni del CCNL. industria metalmeccanica privata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;
  4. omessa pronuncia relativa alla domanda di accertamento della natura di distacco del periodo lavorato in Cina e della nullità parziale della transazione punto b, in relazione al t.f.r. per mancanza di res litigiosa, ex art. 360 c.p.c., n. 5;
  5.  nullità della transazione (punto b) ove dispone di rinunce a diritti, quantomeno in relazione al t.f.r., per la mancanza di res litigiosa (art. 1965 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, e art. 112 c.p.c.) e comunque per la sua genericità (artt. 1346 e 1418 c.c.). E' dedotta altresì la "mancata indagine da parte dei Giudici del merito circa la volontà delle parti in ordine alla transazione de qua anche in osservanza dell'art. 421 c.p.c., (artt. 421 e 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 5)".

La Corte di Cassazione accoglie solo il quinto motivo, in quanto ha condiviso l’orientamento maggioritario, secondo cui: “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato”.




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Speciale del: 24/11/2015