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Avviso di spedizione o di ricevimento per l'appello?

Non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta, il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, in quanto anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, con la conseguenza che il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria. Cio' anche in considerazione del principio, di recente ribadito, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria adìta,  decorre dalla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione.

IL CASO

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa agli anni 1997 e 1998. I gradi di merito si concludevano appannaggio del contribuente. In particolare la Ctr della Sicilia dichiarava l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività dello stesso.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 52 (rectius 53), per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello in ragione della mancata produzione della ricevuta di spedizione, nonostante la presenza dell’avviso di ricevimento dal quale si evinceva la data di spedizione.




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Speciale del: 09/12/2015