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Nuovo regime forfettario, addio al vecchio regime del minimi

Chi inizia l’attività nel 2016  se rispetta i limiti dei ricavi e dei compensi stabiliti in maniera diversificata a seconda del codice Ateco, entrerà nel nuovo regime forfettario applicando al reddito imponibile calcolato forfettariamente  un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento.

Oltre alla quota forfettaria è ammessa la deduzione dei contributi previdenziali.

Per chi avvia una nuova attività e  rispetta determinate ulteriori condizioni,  per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, e per i quattro successivi,  l’imposta sostitutiva è ridotta dal 15% al 5%  a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime forfettario.




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Speciale del: 24/12/2015