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I contratti pubblici tra cooperative sociali e le P.A.

Com'è noto, per le cooperative sociali di “tipo B” è previsto un regime agevolato per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 5 della Legge 381/1991.

Infatti, il 1° comma dell'articolo citato prevede che gli Enti Pubblici di qualsiasi tipo, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica , anche in deroga alla disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 1° della Legge 381/1991 (cioè quelle la cui attività è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi (le c.d. “soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici ed essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1°, della Legge 381/1991.

Sono, pertanto, esclusi gli appalti di lavori pubblici e le concessioni per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o per la fornitura e la gestione di servizi.




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Speciale del: 08/06/2016