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Unico 2016: il calendario delle scadenze per chi paga a rate

La recente proroga dei versamenti delle imposte derivanti da UNICO, stabilita dal D.P.C.M. del 14.06.2016 in corso di pubblicazione in GU, per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ha modificato il calendario dei pagamenti rateali, nel caso in cui il contribuente decida di usufruire della rateizzazione.

Come sappiamo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte e dei contributi previdenziali derivanti dal modello UNICO 2016 può essere effettuato dai contribuenti in un'unica soluzione ovvero, in forma rateale, con rate di pari importo.

In quest'ultimo caso, è possibile scegliere le somme da rateizzare (ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa) ed il numero delle rate, ma la rateizzazione deve concludersi al massimo entro novembre (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Per determinare il numero massimo di rate possibile, occorre prima individuare il termine di versamento della prima rata, che coincide con quello previsto per il versamento in un'unica soluzione.
Questo termine, per effetto della recente proroga dei versamenti, è diverso a seconda che il contribuente sia o meno interessato dagli studi di settore.

Per i contribuenti non interessati dagli studi di settore, il versamento delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP 2016 a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016 in unica soluzione o come prima rata deve essere effettuato:

  • entro il 16.06.2016 (termine già decorso), senza maggiorazione;
  • entro il 18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il D.p.c.m. firmato il 14.06.2016 ha previsto la proroga dei termini di versamento alle seguenti scadenze:

  • entro il 06.07.2016, senza maggiorazione;
  • 22.08.2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima dipende, oltre che dall'essere o meno interessati agli studi di settore, anche dall'essere o meno titolari di partita IVA:

  • entro il 16 di ogni mese per i titolari di partita iva
  • entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita iva

La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest'ano cade di sabato, per cui è posticipato al 22 agosto).




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Speciale del: 17/06/2016