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In vigore dal 1° ottobre il Codice deontologico delle informazioni commerciali

Il Garante, unitamente alle associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ha promosso il Codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuate a fini di informazioni commerciali. Il Codice in questione è rivolto alle società che raccolgono e offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager. I soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali a fini di informazioni commerciali devono impegnarsi a farlo nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

In particolare devono garantire il diritto alla protezione dei dati personali.

Le informazioni commerciali prese in considerazione sono solo quelle riferite alle persone fisiche. Il testo individua le seguenti ipotesi, ricorrendo le quali è ammesso l’utilizzo dei dati senza il consenso degli interessati:

  1. i dati provenienti da “fonti pubbliche”, ad es. pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l’iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari).
  2. Sono, altresì, utilizzabili senza il consenso, i dati appartenenti alle categorie delle “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche (cartacee o digitali), le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo. Sono, altresì, utilizzabili i dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.

Sono, però, previste delle restrizioni in capo agli operatori che dovranno:

a) utilizzare solo dati pertinenti, non eccedenti l’attività di informazione commerciale e sempre aggiornati;
b) annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

Una ulteriore restrizione attiene ai dati giudiziari della persona censita che potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Un termine di sei mesi è posto all’utilizzo di dati giudiziari tratti da una testata giornalistica.




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Speciale del: 05/10/2016