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Indennità di maternità collaboratori Gestione separata

Anche nei contratti dei collaboratori  coordinati e  continuativi (ex art. 409 c.p.c.),cd. "co.co.co,"  gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da  specifica normativa.

 Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se  con modalità e procedure differenti.

Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.
 REQUISITI E MODALITA'
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell'astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori,  nel qual caso compete, su presentazione di  idonea  documentazione,  un'indennità  per  i  cinque  mesi successivi  all'effettivo ingresso  del  minore  in  famiglia.

L’indennità economica spetta a  prescindere dalla effettiva astensione dall'attività' lavorativa (ultima modifica operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.
Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.




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Speciale del: 31/01/2022