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Revoca dell'amministratore di condominio e mediazione obbligatoria

Nel caso in cui si chieda la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio è necessario esperire il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, noto come la mediazione civile "obbligatoria"? Ricordiamo che "l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" (ex art. 5, cit.).

Non è affatto semplice dare una risposta alla domanda: la lettura delle norme coinvolte non offre infatti una soluzione pacifica.

In proposito, l'art. 5 in questione si riferisce, con un'espressione non molto chiara, alle controversie "in materia di condominio"; l'art. 71-quater, co.1, disp. att. e trans. c.c., successivamente introdotto dalla legge di riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220), "chiarisce" che "per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice". Tra tali norme vi è anche quella che disciplina la revoca giudiziale (all'art. 64, disp. cit.).

D'altro canto, però, lo stesso art. 5, D.Lgs. 28/2010, esclude che la mediazione obbligatoria vada esperita nei procedimenti in camera di consiglio (v. art. 5, co.4, lett. f, D.Lgs. 28/2010), quale è certamente il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, sempre a mente dell'art. 64 cit.




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Speciale del: 30/01/2018