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La collaborazione occasionale 2023

Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

I caratteri essenziali sono:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo;
d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

  •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
  • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione - DIS Coll  - che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
 




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Speciale del: 08/02/2023