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Esterometro: breve riepilogo in vista della scadenza del 30 aprile

Nell'esterometro in generale i contribuenti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Percio' tutte le fatture non elettroniche emesse o ricevute da soggetti UE o extraUE, San Marino compresa, vanno incluse, comprese quelle ricevute da soggetti passivi esteri privi di partita Iva e comprese le fatture emesse per commercio elettronico indiretto (vendite a distanza) anche per le operazioni nei confronti di privati consumatori e anche se e' stata applicata l'Iva italiana.

E' stato inoltre confermato che l’esterometro riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra-UE, documentati mediante autofattura ai sensi dell’art. 17 c. 2 Dpr 633/72.

Tale documento, infatti, di regola non viene emesso in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell'esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.




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Speciale del: 23/04/2019