L'auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo costituisce una forma di remunerazione “in natura” complementare alla retribuzione principale "in denaro" e soggetta a tassazione prevista per il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.
Tale norma è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).