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Auto a uso promiscuo: nuova tassazione del fringe benefit

L'auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo costituisce una forma di remunerazione “in natura” complementare alla retribuzione principale "in denaro" e soggetta a tassazione prevista per il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.

Tale norma è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).




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Speciale del: 15/01/2020