Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il potenziale utilizzatore di fatture o documenti emessi per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo la disciplina dettata dall’art. 110 del codice penale, con l’emittente delle fatture o dei documenti in questione, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000.