Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Accertamento con adesione: impugnazione sospesa

La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione da parte di un contribuente implica esclusivamente la sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per l'impugnazione dell'accertamento, a far data dal deposito dell'istanza, senza che tale interruzione risulti essere collegata alla effettiva conclusione della procedura nei termini previsti dal co. 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 e, pertanto, una volta raggiunto l'accordo di definizione, lo stesso deve essere formalizzato mediante la redazione di un documento in duplice esemplare sottoscritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 218/1997, dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.

All'esito della procedura conciliativa il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute in conseguenza dell'accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997) entro venti giorni dalla redazione dell'atto menzionato.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso le sentenze nn. 29183 e 29184/2019 (che alleghiamo in fondo all'articolo).

L'avviso di accertamento, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’ultimo periodo del co. 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, perde efficacia esclusivamente con il perfezionamento della definizione, necessariamente susseguente al versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 218/1997 e, di conseguenza, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente (art. 6 D.Lgs. 218/1997) non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento ma solamente la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, decorsi i quali senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo.
 




Stampa l'intero Speciale
Speciale del: 06/02/2020