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Accertamento integrativo: i presupposti per un’attuazione legittima

La facoltà attribuita all’Amministrazione Finanziaria di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di informazioni connotate dal requisito della novità, le quali devono essere non soltanto sconosciute, ma anche non conoscibili dall’Ufficio al momento del precedente accertamento, essendo inibita la facoltà di valutare differentemente, in un momento successivo, dati e documenti già nella disponibilità dell’Agenzia. 

Relativamente ai “nuovi elementi” è stato ulteriormente specificato che la lettera normativa risulta quanto mai ampia rispetto alla fonte, in quanto vengono ricollegati agli atti o ai fatti attraverso i quali sono entrati nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, in maniera tale che i menzionati fattori possano essere rappresentati anche da elementi non strettamente contabili ma tuttavia tali da indurre una rivisitazione della documentazione computistica già in possesso dell’Ufficio, a condizione che, per detti elementi, ricorra il requisito della novità e che sia stata fornita la chiara indicazione della fonte dalla quale sono stati acquisiti.

A tale conclusione è giunta la sezione V della Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 21237 depositata in cancelleria il 13/09/2017.




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Speciale del: 20/07/2020