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Detassazione premi e welfare aziendale: indicazioni Assonime

La legge n. 208 del 2015 ha previsto che  i premi di produttività  e le somme erogate come forma di partecipazione agli utili ai  lavoratori dipendenti privati siano assoggettati (tranne il caso di espressa rinuncia del lavoratore) a un'imposta  agevolata del 10 per cento,  sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. 

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, la legge di Bilancio 2017 ha fissato i seguenti limiti:

  • 3.000 euro (4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del  lavoro) l’importo massimo del premio agevolabile e 
  • 80.000 euro la soglia di reddito di  lavoro dipendente, nell’anno precedente . 

 I requisiti  di legge per l’applicazione del regime agevolativo, sono:

1) la variabilità  del premio di risultato e la sua corresponsione sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
2) la corresponsione del premio di risultato in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali  aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. (Su questo punto   l’Agenzia ha chiarito che le imprese prive di rappresentanza sindacale possono “comunque recepire  il contratto collettivo territoriale di settore" applicandone quindi le previsioni in questo ambito-. Resta dubbia invece la possibilità  sul fatto che l'impresa priva di un contratto territoriale di settore, possa adottare il contratto del settore “produttivo” di appartenenza stipulato in un diverso ambito territoriale o di un settore “produttivo” diverso dal proprio),

Con il decreto-legge n. 50 del 2017, il testo del comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 è stato ulteriormente modificato, e , per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 24.4.2017 prevede che:

  •  i premi di risultato corrisposti (e gli  utili distribuiti) da imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori  nell’organizzazione del lavoro  possono godere,  per una quota pari a 800 euro, di una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro e 
  • L'importo massimo agevolabile  torna al limite  ordinariamente previsto di 3.000 euro .
  • i premi sono integralmente detassati  per i lavoratori .

Vediamo di seguito un riepilogo delle principali indicazioni estratte da una recente guida di Assonime (ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI). 




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Speciale del: 01/12/2018