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Trust inesistenti e monitoraggio attività all'estero

In tema di attività ed investimenti detenuti all’estero, soggetti destinatari dell’obbligo dichiarativo sono, non solo i possessori diretti, ma anche i c.d. “titolari effettivi” secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Nell’ambito della definizione di titolare effettivo particolare attenzione merita il caso in cui il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali i trust e le società fiduciarie.

È necessario, preliminarmente fare una considerazione sulla tipologia di trust, in quanto ad essa vengono ricollegati fatti giuridici differenti:

  •  nel caso di trust residente gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono in linea generale sul trust, a meno che, come pocanzi detto, i beneficiari non rivestono la qualifica di titolari effettivi,
  •  nel caso di trust non residente, invece, il beneficiario residente deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a lui riferibile, anche se non ne è il titolare effettivo.

Qualora dovesse sorgere l’obbligo di monitoraggio, il contribuente dovrà indicare il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

In sostanza, verrà compilato un solo rigo del Quadro RW. Il dettaglio con i relativi calcoli, contenuti nel prospetto, deve essere conservato ed eventualmente esibito o trasmesso, su richiesta, all’amministrazione finanziaria. In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.

Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali estere siano detenute attraverso il contratto di intestazione fiduciaria o amministrate, attraverso il contratto di amministrazione da una Società Fiduciaria, l’obbligo di compilazione del modello RW non sorge in capo al contribuente, ma in capo alla stessa fiduciaria che provvederà sia al monitoraggio sia al versamento delle imposte IVIE e IVAFE se dovute, in qualità di intermediario.




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Speciale del: 31/05/2019