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Società benefit e inerenza dei costi: possibile superamento delle critiche

La L. 208/2015, che introduce la normativa sulla società benefit, ha destato qualche dubbio circa il trattamento fiscale dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività con finalità di beneficio comune. In realtà, manca una disposizione fiscale sulla possibile deducibilità dei costi afferenti tali attività cui la SB è obbligata. In mancanza di una disposizione fiscale, la criticità emersa è come conciliare il principio di inerenza con l’obbligo di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Il principio di inerenza non è mai stato esplicitamente enunciato dal legislatore. La nozione si ricava implicitamente in due norme in particolare:

  • dall’art. 53 Cost. il quale statuisce che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Il dovere di concorrere a sostenere la spesa pubblica è espressione di un generale dovere di solidarietà (art.2 Cost.), dell'obbligo di contribuire ad assicurare eguaglianza (art.3 Cost.) ed a creare un sistema in grado di prevedere dei servizi per tutti, anche i meno abbienti.

  • dall’art. 109 co5 TUIR: il quale afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Ne discende, pertanto, una nozione di un principio generale di inerenza implicita nel concetto di reddito, poiché la deducibilità è condizionata da una stretta inerenza dei costi sostenuti nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa e pertanto funzionali alla formazione del reddito.




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Speciale del: 09/03/2020