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Superbonus: gli effetti contabili dello sconto in fattura sul fornitore

Quando il contribuente sceglie di richiedere lo sconto in fattura al proprio fornitore, nel caso di interventi sull’immobile che comporta una detrazione, il fornitore matura un credito d’imposta corrispondente alla detrazione alla quale il cliente ha rinunciato in cambio della sua intera monetizzazione.

Vediamo come il fornitore si deve comportare al fine di rilevare tali accadimenti nella propria contabilità.

L’art. 121, DL 34/2020, permette al contribuente, in luogo della detrazione da far valere in dichiarazione dei redditi, di seguire due strade alternative per ottenere la detrazione spettante in meno tempo, praticamente subito, senza dover attendere la tempistica quinquennale o decennale della detrazione in dichiarazione. Le strade che egli può percorrere sono due ed alternative fra loro:

  • La cessione totale (non è possibile cedere parte della detrazione) al fornitore o a un terzo soggetto, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
  • La cessione, anche parziale, della detrazione, a fronte della richiesta al fornitore di uno sconto in fattura la cui misura non può superare il totale del corrispettivo dovuto dal contribuente/cliente al proprio fornitore.

Vanno quindi ad essere coinvolti due versanti dell’operazione, il lato del contribuente, che con la sua scelta rinuncia a tutto o parte della detrazione, a fronte dell’introito della stessa ed il lato del fornitore/terzo soggetto, che corrispondendo l’ammontare della detrazione acquisisce il credito d’imposta.

In questa news affrontiamo l’aspetto dello sconto in fattura.




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Speciale del: 16/10/2020