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Compensi dipendente PA membro di commissioni: trattamento fiscale

Come è noto, il reddito da lavoro dipendente soggiace al principio di onnicomprensività (art. 51 Tuir), in virtù del quale tutto ciò che viene erogato al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro – sia che trattasi di compensi in denaro che in natura – costituisce reddito da lavoro dipendente.[1]  

Diversamente da questo, il Tuir prevede anche l’esistenza di redditi assimilati al lavoro dipendente (analiticamente elencati all’art. 50). Si tratta di una categoria che si potrebbe qualificare come residuale, nella quale il legislatore ha voluto ricomprendere tutta una serie di attività le quali mal si prestavano ad essere catalogate sia come lavoro dipendente tout court sia come lavoro autonomo; in generale si riscontrano taluni tratti tipici del primo, ma insufficienti per una piena omologazione allo stesso. Ciò comporta (aspetto non secondario) che tali redditi non costituiscono materia imponibile ai fini previdenziali, ma solo ai fini fiscali. In questa sede vogliamo prendere in esame un caso specifico di compensi pubblici, e cioè quelli spettanti ai membri delle commissioni esercitanti incarichi riconducibili a pubbliche funzioni  [2], ed esaminare la corretta qualificazione fiscale del reddito rappresentato da tali compensi.

1]                                             Art. 51 Tuir: “1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”

[2]                                             Si pensi ad esempio ai compensi di cui al D.P.C.M. 23/05/1995 (commissioni per tutti i tipi di concorsi nelle amministrazioni pubbliche), oppure a quelli di cui al Decreto Miur 15/10/1999 (commissioni per gli esami di stato di abilitazione professionale).





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Speciale del: 13/10/2020