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Superbonus e visto di conformità: gli ultimi chiarimenti nella circolare 30/E

Affrontiamo in questo speciale i quesiti ai quali il fisco con la Circolare n 30/E del 22 dicembre ha risposto in materia di superbonus. Nel particolare vediamo quali le risposte in materia di visto di conformità.

Da premettere che l’art. 119, DL 34/2020, come è ormai ampiamente noto, ha introdotto una maxi detrazione del 110% a fronte del sostenimento di talune spese inerenti:

  • il risparmio energetico (cappotto termico e cambio della caldaia posta nelle parti comuni condominiali o nelle singole unità immobiliari)
  • gli interventi antisismici. Tali interventi sono definiti “trainanti” ed in presenza di uno solo fra questi interventi, ogni altro intervento inerente, in via generica, il risparmio energetico o l’installazione di impianti fotovoltaici o ancora l’installazione delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, viene letteralmente “trainato” lasciando la sua percentuale originaria di detrazione (ad esempio 50% o 65% ) per assumere la maxi detrazione del 110% riservata all’intervento trainante.

Il beneficio fiscale, in questi casi può essere perseguito in tre modalità differenti: 

  • la detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 quote costanti (la legge di bilancio ha comunque modificato tale arco temporale di detrazione in alcuni casi in 4 quote costanti) 
  • la cessione della detrazione, che favorisce l’immediata monetizzazione del vantaggio fiscale 
  • la richiesta al fornitore delle opere inerenti gli interventi di uno sconto in fattura (in questo caso la monetizzazione immediata del beneficio si manifesta sotto forma di “non pagamento” della fattura medesima (fino a concorrenza dell’intero ammontare della prestazione inclusa l’IVA).

Le ultime due opzioni, cessione e sconto in fattura sono previste non solo per gli interventi che godono del superbonus al 110% ma anche per altri interventi (come ad esempio quelli di recupero del patrimonio edilizio o per tutti quelli finalizzati al risparmio energetico) fra quelli tassativamente elencati nell’art. 121, DL 34/2020.

La cessione della detrazione o lo sconto in fattura sono opzioni alternative che vanno manifestate da parte del contribuente a mezzo della compilazione e dell’invio telematico dell’idonea modulistica prevista dal Provv. dell’8 agosto 2020 (modificata con il Provv. del 12 ottobre 2020). 

Nel caso in cui il contribuente decida di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura relativamente agli interventi che danno diritto al 110%, e solo relativamente a questi, in sede di compilazione della modulistica di opzione di cui sopra, sarà necessaria anche l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. 

E' proprio in questo ambito normativo che ci dedichiamo a prendere in esame i quesiti risolti nella circ. 30/E del 22 dicembre 2020.




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Speciale del: 04/01/2021