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Bonus mobilità 2022: fissata la percentuale del credito spettante

Con Provvedimento del 23 maggio 2022 le entrate stabiliscono che il credito d’imposta noto come bonus mobilità spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, in assenza di successiva rinuncia 

Ricordiamo che dal 13 aprile era stato dato il via alle domande per il bonus mobilità, o bonus monopattini, e fino a 13 maggio 2022

Con Provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022 le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili (di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come modificato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Il modello dell’istanza approvato è composto:

  • dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
  • dal quadro A, contenente l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

SCARICA QUI L'ISTANZA PER IL BONUS MONOPATTINI CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. 

Ai sensi dell'art 2 del suddetto decreto MEF il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. 

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020. 

Leggi anche Bonus Monopattini: fruibile fino alla dichiarazione 2023. Le regole nel Decreto in GU.




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Speciale del: 23/05/2022