La detrazione d’imposta per gli interessi passivi su mutui prima casa

Tra le detrazioni d’imposta per oneri riconosciute dall’articolo 15 del TUIR assume rilevanza quella relativa agli interessi passivi ed oneri accessori relativi a contratti di mutuo prima casa stipulato per l’acquisto di unità immobiliari.
Di seguito si analizzano i requisiti per la detrazione d'imposta e ci si sofferma sulla corretta indicazione delle relative spese all’interno del quadro RP del modello Unico persone fisiche 2011.


La disciplina relativa agli interessi passivi su mutui prima casa

L’articolo 15 del TUIR stabilisce che dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% degli interessi passivi e dei connessi oneri accessori relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso per un importo non superiore a 4.000 euro.
Dal disposto della norma in oggetto emergono i seguenti requisiti:
• gli interessi rilevanti al fine della detrazione sono quelli relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili;
• i mutui devono essere stati contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
• l’importo massimo da considerare per la determinazione della detrazione in ciascun periodo d’imposta è di 4.000 euro.
Oltre agli interessi passivi concorrono alla formazione dell’ammontare utile al fine della detrazione anche gli oneri accessori.
L’Agenzia delle entrate si è espressa più volte sulla corretta determinazione degli interessi passivi e degli oneri accessori rilevanti al fine della detrazione.
Con la circolare n. 15/2005 l’Agenzia ha in primis stabilito che gli interessi passivi detraibili sono determinati dal rapporto tra il costo di acquisto dell’immobile risultante dal rogito notarile e il capitale preso a mutuo. Gli interessi passivi che concorrono alla detrazione sono pertanto quelli relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata per l’acquisto dell’immobile.

La rilevanza degli oneri accessori

Con la stessa circolare n. 15/2005 e con le successive circolare n. 26/2005 e risoluzione n. 128/2005 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza degli oneri accessori nella determinazione della detrazione spettante.
Gli oneri rilevanti a tal fine sono sia quelli connessi all’acquisto dell’immobile sia quelli connessi al contratto di mutuo, tuttavia mentre i primi rilevano esclusivamente nel rapporto per la determinazione della percentuale di detraibilità, i secondi rilevano anche nel computo dell’importo detraibile (l’esempio riportato di seguito chiarisce meglio tale aspetto).
Rientrano tra gli oneri relativi all’acquisto dell’immobile a titolo esemplificativo le spese di mediazione immobiliare, l’onorario del notaio relativo all’acquisto dell’immobile, le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Rientrano invece tra gli oneri accessori al contratto di mutuo l’onorario del notaio per la relativa stipula, le spese di istruttoria e di perizia e le commissioni pagate all’istituto erogante.

La compilazione del quadro RP

All’interno del quadro RP devono essere indicati gli interessi passivi per fruire della detrazione d’imposta nella misura del 19%. In tale quadro non trovano spazio solo gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale ma devono essere indicati anche gli interessi passivi derivanti da altre tipologie di mutuo. In particolare, i righi da RP7 ad RP11 devono essere utilizzati per l’indicazione dei seguenti oneri finanziari:
• rigo RP7: in tale rigo sono indicati gli interessi passivi per mutui ipotecarti contratti per l’acquisto dell’abitazione principale;
• rigo RP8: in tale rigo sono indicati gli interessi passivi per mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale. In merito si precisa che per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993 non spetta alcuna detrazione;
• rigo RP9: in tale rigo sono indicati gli interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio per cui è possibile fruire della detrazione del 19% (nel limite di 2.582,28) ai sensi della legge n. 30/1997;
• rigo RP10: in tale rigo sono indicati gli interessi passivi per mutui ipotecari contratti a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell’abitazione principale per i quali è prevista la detrazione del 19% nel limite di 2.582,28 euro;
• rigo RP11: in tale rigo devono essere indicati gli interessi passivi relativi a mutui o prestiti agrari che soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR.

Ulteriori precisazioni

Si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione relativa agli interessi passivi su mutui:
• relativamente alla detrazione in oggetto vige il principio di cassa e pertanto rilevano gli interessi pagati nel corso di ogni periodo d’imposta. Gli interessi pagati nel 2011 e relativi al 2010 costituiscono onere detraibili nel 2011;
• nei casi di contestazione del contratto di mutuo ogni intestatario ha diritto alla detrazione in proporzione alla propria quota di proprietà dell’immobile.
• nel caso in cui il mutuo sia cointestato a coniugi dei quali uno sia a carico dell’altro, quest’ultimo ha diritto all’intera detrazione;
• nel caso in cui il mutuatario goda di un contributo pubblico in conto interessi la detrazione spetta limitatamente alla quota di interessi effettivamente rimasta a carico del contribuente.


Aggiornata il: 24/05/2011