Certificati di malattia: proroga trasmissione telematica

A seguito della riunione del Comitato Tecnico per il monitoraggio del sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, tenutasi il 16 giugno 2011, i Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione hanno precisato che: il periodo transitorio di tre mesi, per l’entrata a regime dell’invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia, non decorre dal 18 marzo 2011, data di pubblicazione della Circolare Congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Amministrazione, bensì dal 13 giugno 2011, data di pubblicazione della stessa Circolare sulla Gazzetta Ufficiale; La nuova interpretazione Ministeriale proroga dunque il termine dell’obbligatorietà dell’invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia al 13 settembre 2011. Di conseguenza, dal 13 settembre 2011, il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore, assente per malattia, la copia cartacea dell’attestazione di malattia che, non sarà nemmeno più rilasciata dal medico curante, ma dovrà entrarne in possesso esclusivamente attraverso i servizi informatici messi a diposizione dall’INPS. Riepiloghiamo di nuovo il “procedimento” di certificazione della malattia che entrerà in vigore appunto dal prossimo 13 settembre 2011:


Oneri del datore di lavoro

- scegliere la modalità di acquisizione degli attestati di malattia (si veda nel dettaglio ns. Circ. n.11/11): - mediante accesso al sito dell’INPS (senza richiedere credenziali); - mediante accesso al sito dell’INPS tramite codice PIN; - mediante recezione dei certificati alla casella di posta elettronica certificata preventivamente indicata all’INPS;
- comunicare ai propri dipendenti che devono richiedere il numero di protocollo della propria malattia quando il medico predispone il certificato e lo devono comunicare all’Azienda nel momento in cui ne vengono a conoscenza;
 - inviare mensilmente allo studio del consulente del lavoro tutti i certificati medici che riceve/preleva dall’INPS. Il datore di lavoro, aderendo ai servizi messi a disposizione dall’INPS per la trasmissione telematica, potrà usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali, in via di definizione.

Oneri del lavoratore

- fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;
- chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea o l’invio alla propria casella di posta elettronica);
- segnalare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale;
 - fornire al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato medico;
- recapitare o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e il certificato medico all’INPS, qualora risulti impossibile, per il medico, inviare telematicamente il certificato di malattia.
Fermo restando l’onere in capo al datore di lavoro di richiedere all’INPS l’attivazione del servizio per prelevare o ricevere gli attestati di malattia, la proroga al 13 settembre 2011 consentirà una migliore organizzazione e una capillare informazione ai dipendenti mediante consegna o affissione in bacheca dell’allegato comunicato, aggiornato con la nuova scadenza. Anche i datori di lavoro domestico dovranno adeguarsi alle nuove procedure, potranno però semplificare le incombenze facendosi comunicare dal lavoratore il numero di protocollo informatico del certificato utile a recuperare l’attestazione di malattia.
Sono obbligati alla trasmissione telematica: - i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; - i medici convenzionati col il Servizio Sanitario Nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base).

Comunicato ai lavoratori dipendenti

Si comunica che a decorrere dal 13 settembre 2011 i certificati medici di malattia saranno prelevati/ricevuti dall’azienda per il tramite del servizio telematico dell’INPS. Conseguentemente, non è più obbligatorio l’invio del certificato medico cartaceo. Dal 13 settembre 2011 tutto il personale dipendente dovrà, in caso di malattia, osservare la seguente procedura:
- Comunicare tempestivamente all’azienda lo stato di malattia nei termini previsti dalla normativa contrattuale o dalla prassi aziendale.
- Comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo dell’attestato di malattia rilasciato dal medico.
 - Trasmettere, entro due giorni, eventuali certificati cartacei rilasciati dal medico in caso di disservizi dei sistemi informatici, all’INPS e al datore di lavoro con le modalità vigenti precedentemente l’entrata in vigore della procedura telematica.
L’inosservanza delle predette disposizioni potrà determinare l’applicazione del procedimento disciplinare previsto dal CCNL e, ove ne ricorrano le condizioni, la sospensione dell’indennità economica di malattia.


Aggiornata il: 19/06/2011