Il Decreto Sviluppo 2011 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto la riapertura dei termini per rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2011.
La rivalutazione si effettua mediante:
• il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2012 (in unica soluzione o come 1a tre rate annuali);
• la redazione ed il giuramento di una perizia di stima entro il 30.06.2012.

Il Decreto Sviluppo ha affrontato anche il problema del recupero dell’imposta sostitutiva versata in precedenti rivalutazioni, stabilendo la possibilità di scomputare tale importo al momento del pagamento dell’imposta sostitutiva relativa alla nuova rivalutazione.


Rivalutazione: quali beni e perché?

La “rivalutazione di terreni e partecipazioni” è stata introdotta per la prima volta dalla Legge n. 488/2001 e successivamente prevista nelle Leggi Finanziarie 2008 e 2010. Consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi;
  •  partecipazioni in società non quotate possedute a titolo sia proprietà che di semplice usufrutto.
La rivalutazione di tali beni permette di aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all'art. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa.

In sede di conversione del Dl 70/2011 oggi è stata anche estesa la possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali, limitatamente al caso delle società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che al 1° luglio hanno riacquistato la piena proprietà di tali beni.

Modalità di rivalutazione e versamento

Come nei precedenti casi di riapertura dei termini, la rivalutazione si perfeziona mediante:
• il versamento di un’imposta sostitutiva o in unica soluzione o come 1a di un massimo di 3 rate entro il 30.06.2012 (2a rata entro il 30.06.2013 + interessi 3% annuo - 3a rata entro il 30.06.2014 + interessi 3% annuo.
• la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni, sempre entro il 30.06.2012.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, l’aliquota da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:
4% per terreni e partecipazioni qualificate;
2% per partecipazioni non qualificate
Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
  • 8055 - per le partecipazioni (Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
  • 8056 - per i terreni (Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

 

Lo scomputo introdotto dal Decreto Sviluppo 2011

Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e ne è ancora in possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione.

Diversamente dalle indicazioni precedenti il Decreto Sviluppo 2011 prevede che:
• i soggetti che rivalutano terreni e partecipazioni già rivalutati in passato, possono versare l’imposta sostitutiva dovuta detraendo da tale l’importo quanto versato con la precedente rivalutazione;

l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già versata–se nona scomputata in base alla nuova rivalutazione – può essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento relativo all’ultima rivalutazione effettuata;

il rimborso spetta in misura comunque non superiore all’importo dovuto in base alla nuova determinazione del valore. Pertanto, se la nuova rivalutazione fosse inferiore rispetto a quella precedente, il massimo importo rimborsabile sarebbe pari alla nuova imposta sostitutiva, inferiore a quella versata in passato;

le disposizioni sul rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14.05.2011): in questo caso se il termine per la richiesta di rimborso fosse scaduto, questa potrà essere richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.


Aggiornata il: 29/06/2011