Contribuenti minimi: nuove regole con la manovra correttiva

Aliquota ridotta al 5%, accesso ai giovani fino ai 35 anni e durata del regime di 5 anni. Questi i punti fondamentali della riforma del regime dei contribuenti minimi, prevista all’art. 27 della bozza della manovra correttiva 2011. Le modalità attuative delle nuove regole saranno definite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.


Le novità della manovra

Dal 1° gennaio 2012 potranno accedere al regime dei minimi solo i giovani fino a 35 anni d’età. Con l’intento di creare un regime fiscale vantaggioso per i giovani imprenditori, la bozza della manovra correttiva prevede la riforma della disciplina dei contribuenti minimi, in vigore da solo 3 anni e introdotta dall’art. 1, commi 96-117, della L. 244/2007.

Oltre al limite d’età è prevista una durata massima di 5 anni del regime agevolato purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato attività artistica professionale o impreditoriale negli ultimi 3 anni;
  • l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, inoltre, viene ridotta al 5%.

Regime ad hoc anche per coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell’imposta sostitutiva e dell’esclusione dagli studi di settore saranno comunque:

  • esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
  • esenti dall’Irap.

Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:

  • nell’anno solare precedente:
    • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi superiori a € 30.000;
    • hanno effettuato cessioni all’esportazione;
    • hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
    • hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
  • nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
  • si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • sono non residenti;
  • effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;
  • sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

Le modifiche apportate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra correttiva :www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10473-la-riforma-della-disciplina-dei-contribuenti-minimi-il-testo-definitivo-della-manovra-correttiva.html 


Aggiornata il: 05/07/2011