La
Legge di stabilità 2012 appena varata
innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell’Iva con cadenza trimestrale,
ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo.
Dal 1° gennaio 2012, le
imprese individuali, le
società di persone e gli
enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata) potranno liquidare l’Iva trimestralmente ed effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari,
se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi:
- non superiore a 400.000 euro (per le Imprese esercenti attività di servizi)
- non superiore a 700.000 euro (per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi)
Non rileverà più l’importo del volume di affari, ma quello dei ricavi, quindi, anche i contribuenti con un volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi), ma con ricavi non superiori a 700.000 euro (400.000 nel caso di attività di servizi), potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale, continuando però a versare l'imposta dell'ultimo trimestre (saldo Iva annuale) entro il 16 febbraio dell'anno successivo (non c’è stata alcuna modifica dei limiti indicati nell’art. 7 comma 1 del DPR 542/1999).
I contribuenti potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:
- volume d’affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
- ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno
optare per la liquidazione Iva trimestrale continuando però a
versare il saldo Iva annuale entro il 16 Febbraio dell’anno successivo.
- volume d’affari non superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
- ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno
optare sia per la liquidazione Iva trimestrale che per il
versamento del saldo Iva annuale entro il 16 Marzo dell’anno successivo.
Come noto, il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011), convertito dalla Legge n. 106/2011 ha previsto, per effetto dell'innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato.
In particolare, la tenuta della
contabilità semplificata è ora consentita qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:
limiti per la tenuta della CONTABILITA' SEMPLIFICATA :
per le Imprese esercenti attività di servizi
Ricavi anno precedente
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vecchio limite
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nuovo limite
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non superiori a € 309.874,14
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non superiori a € 400.000
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per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi
Ricavi anno precedente
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vecchio limite
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nuovo limite
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non superiori a € 516.456,90
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non superiori a € 700.000
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Tuttavia il Decreto in questione non aveva modificato i limiti di accesso all'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, i quali rimanevano i seguenti.
limiti per poter optare per la LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE:
Volume d'affari anno precedente
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Imprese esercenti attività di servizi
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non superiore a € 309.874,14
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Imprese esercenti altre attività
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non superiore a € 516.456,90
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