Il secondo acconto Ires ed Irap 2011 entro il 30.11.2011

I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc) devono versare la seconda rata di acconto IRES e/o IRAP, o l'acconto in unica soluzione, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre per i soggetti "solari"). Gli acconti d’imposta devono essere versati in due rate se l’importo della prima rata supera 103 €. In questo caso:

  • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (pari al 100%), deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente. La prima rata può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse;
  • la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo (pari al 100%), deve essere versata entro il 30.11.2011, ossia entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Se l’importo della prima rata, invece, non è superiore a 103 € il versamento dell’acconto deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011.



La determinazione dell’acconto Ires 2011

Per determinare l’ammontare dell’acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente il metodo storico o quello previsionale.
Utilizzando il metodo storico l’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 è stabilito in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente (al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente), ossia degli importi indicati:

  • al rigo RN17 del mod. Unico SC 2011;
  • al rigo RN28 del mod. Unico ENC 2011.

Quindi, per stabilire se sussista l’obbligo di versare l’acconto Ires per il periodo d’imposta 2011, per le società di capitali e gli enti commerciali, si dovrà considerare l’importo indicato in tali righi, e se detto importo:

  • è inferiore a € 21, l’acconto non è dovuto;
  • è pari o superiore a € 21, ma inferiore a € 257, è dovuto l’acconto in un’unica soluzione entro il 30.11.2011, o nell’undicesimo mese dell’esercizio successivo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nella misura del 100%;
  • è pari o superiore a € 257, l’acconto deve essere versato in due rate:
    • prima rata nella misura del 40% dell’acconto complessivo (pari al 100%), entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l’esercizio precedente;
    • seconda rata nella misura del 60% dell’acconto complessivo (pari al 100%), entro l’undicesimo mese dell’esercizio (entro il 30.11.2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In alternativa al metodo storico è possibile determinare l’acconto son il metodo previsionale, in questo caso l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2011. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2011 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2010, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento. È consigliabile pertanto di adottare criteri prudenziali di calcolo, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più interessi) applicata per insufficiente versamento d’acconto.

La determinazione dell’acconto Irap 2011 per i soggetti Ires

Per l’acconto Irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi e il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati.
In particolare, l'acconto IRAP 2011 è stabilito nella misura pari al 100% dell’importo “Totale imposta” esposto a rigo IR22 del mod. IRAP 2011.
Per determinare se l’acconto è dovuto o meno e se il versamento va effettuato in unica soluzione o in 2 rate vanno applicate le regole sopra esposte con riferimento all’acconto IRES.
L’acconto non deve essere versato se l’importo in questione è inferiore a 21 euro per i soggetti Ires.
Per quanto riguarda la possibilità di calcolare l’acconto Irap in base ad una stima del valore della produzione netta 2011 (cd. Metodo previsionale), va evidenziato che non vi è alcun impedimento legislativo per il contribuente a sanare, facendo ricorso al ravvedimento operoso, il mancato o minor versamento degli acconti Irap utilizzando il metodo previsionale.
È facoltà dei contribuenti di commisurare il versamento dell’acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza, ferma restando l’applicazione della sanzione e degli interessi per versamento insufficiente.


Aggiornata il: 16/11/2011