Srl: interpretazione su trasferimento quote e nuovo schema di bilancio semplificato

La Legge di Stabilità 2012 fornisce una norma di natura interpretativa sul trasferimento di quote di Srl mediante atto sottoscritto con firma digitale, evidenziando che la sottoscrizione con firma digitale è in deroga alla sottoscrizione autenticata.

Viene prevista, inoltre, la possibilità, per le Srl prive di Collegio sindacale, di redigere il bilancio secondo uno “schema” semplificato.



La norma interpretativa sul trasferimento di quote di Srl

In base a quanto era stato disposto dal D.L. n. 112/2008 (art. 36, comma 1-bis), dal 2008 il trasferimento di quote di Srl può avvenire con atto sottoscritto con firma digitale dei contraenti, nel rispetto della normativa inerente la sottoscrizione dei documenti informatici. L’atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Ora, la Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011, art. 14, comma 8) fornisce una norma di natura interpretativa della disposizione di cui al D.L. n. 112/2008, stabilendo che il trasferimento di quote di Srl mediante sottoscrizione con firma digitale deve essere inteso come una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella che prevede la sottoscrizione autenticata dal notaio (art. 2470, secondo comma, del codice civile).
Il concetto era stato già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 58/E/2008 ed è stato ora formalizzato all’interno di una norma di natura interpretativa.

Si ricorda che gli atti di trasferimento di quote di Srl sottoscritti con firma digitale hanno lo stesso regime fiscale di tassazione degli atti di trasferimento con sottoscrizione autentica (art. 36, comma 1 bis, ultimo periodo, D.L. n. 112/2008).

Schema di bilancio semplificato per le Srl senza Collegio sindacale

Costituisce, invece, una novità la norma della Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) che introduce, a partire dal 1° gennaio 2012, la possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno “schema” semplificato.
Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa.
Occorrerà attendere un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà le voci e la struttura di tale schema di bilancio semplificato e le modalità attuative.
Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, quindi entro il 30 marzo 2012 (90 giorni dal 1° gennaio 2012).
Dal 2012, quindi, per le Srl senza collegio sindacale ci saranno tre possibilità di redazione del bilancio:

  • bilancio ordinario;
  • bilancio abbreviato, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile;
  • “schema” di bilancio semplificato.


Aggiornata il: 23/11/2011