Il 5 per mille: nel 2012 anche per beni culturali e paesaggistici

Il 5 per mille è una quota dell’Irpef dovuta dai contribuenti, che decidono con la dichiarazione dei redditi, di destinare a determinati enti che svolgono attività di rilevanza sociale. Rappresenta una forma di finanziamento per le organizzazioni non profit, le Università, gli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche e i Comuni; mentre per lo Stato è un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Fu previsto la prima volta con la Legge Finanziaria per il 2006 e da allora è stato prorogato di anno in anno, in mancanza di una legge che ne istituisca l’entrata a regime. Con la Manovra correttiva di luglio 2011 e poi con la Legge di Stabilità 2012 viene confermato anche per il 2012 il 5 per mille dell’Irpef.


La presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi

Nel 2012 tra le finalità alle quali può essere destinato il 5 per mille dell’Irpef è stata compresa anche quella del “finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”. Lo prevede l’art. 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 (convertito nella L. n. 111/2011).
Per partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef i possibili soggetti destinatari devono iscriversi nei seguenti elenchi:
  • elenco delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni/fondazioni riconosciute, gestito dall’Agenzia delle Entrate;
  • elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, gestito dal CONI;
  • elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, gestito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • elenco degli enti della ricerca sanitaria, gestito dal Ministero della Salute.
L'art. 33 comma 11 della L. 183/2011 stabilisce espressamente che nel 2012 rimangono ferme le disposizioni attuative del 5 per mille previste dal DPCM 23.04.2010 per l'anno 2010, prorogando di due anni i termini ivi stabiliti. Quindi i termini entro cui presentare la domanda di iscrizione negli elenchi sono diversi a seconda della tipologia dell’ente, ovvero:
  • entro il 07.05.2012 per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche;
  • entro il 30.04.2012 per gli enti di ricerca scientifica, le Università e gli enti di ricerca sanitaria.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Entro il 30.06.2012 i legali rappresentanti degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché degli enti di ricerca scientifica e delle Università dovranno preparare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano la permanenza dei requisiti per l’ammissione al 5 per mille, e dovranno spedirla tramite raccomandata A/R rispettivamente:
  • all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
  • al CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
  • al Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, Direzione Generale per la Ricerca Ufficio III, Piazza Kennedy n. 20, 00144 Roma.

L’obbligo di rendicontazione

I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno 2012 dovranno redigere un apposito e separato rendiconto:
  • entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate; 
  • utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti; 
  • dal quale risulti, anche a mezzo di una Relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a € 20.000:
  • al Ministero che ha erogato le somme, per consentirne il controllo; 
  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.
I soggetti che hanno percepito importi inferiori a € 20.000, invece:
  • non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dei Ministeri competenti; 
  • devono conservare tali documenti per 10 anni.


Aggiornata il: 28/12/2011