Studi di settore: novità per gli accertamenti analitico-presuntivi

Con il DL 201/2011 sono state apportate  modifiche alla disciplina degli studi di settore. In particolare, l’art. 10 comma 9 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) ha introdotto alcune  novità per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi.

Per tali soggetti:
  •  sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art 39, DPR 600/73 e all’ art. 54,DPR 633/72).
  •  sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73). In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno). Inoltre, tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti penali dal DLgs 74/2000.
  • l’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR 600/1973) è utilizzabile solo quando  il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato.


Telefisco sugli studi di settore precedenti al 2010

A fronte di tali nuove misure, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici se l’ammontare delle attività non dichiarate fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti, fino ad un massimo di €. 50.000.

Con il comma 11 all’art. 10 del cd DL Salva Italia, sono stati previsti inoltre  controlli sempre più rigidi per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.

Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012.

Per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d’imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti “franchigie” da accertamento (cioè quelle previste dall’ art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

Al riguardo, in occasione del consueto appuntamento di Telefisco 2012, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione che esonera dagli accertamenti presuntivi i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

In pratica, è stato  precisato che per i periodi d’imposta precedenti il 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo i soggetti soggetti agli studi di settore che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.


Aggiornata il: 15/02/2012