La Comunicazione "black list" 2016

Il 20 settembre 2016 scade il termine per l'invio della Comunicazione delle operazioni cd "black list" realizzate nel corso del 2015.  Con l'entrata in vigore del decreto Semplificazioni (D. lgs 175/2014) dal 2015 sono state introdotte molte novità in tema di " Comunicazione Black list" perchè è stata cambiata la periodicità della comunicazione e la soglia oltre cui va effettuata. 
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2016 ha prorogato la scadenza di tale Comunicazione al 20 settembre 2016.
In questo approfondimento vediamo quali sono le novità della Comunicazione 2015, e cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti.
 


Comunicazione black list: aspetti generali

Il D. L 40/2010 ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi IVA, sia imprese che lavoratori autonomi (*), di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate gli acquisti/cessioni di beni nonchè le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, individuati dai DDMM 4/05/99 e 21/11/2001 (cd. Black list). 
 

(*) sono esclusi da tale obbligo i contribuenti cd. minimi( D.L 98/2011) e i forfettari (L.190/2014).

 

Comunicazione black list: novità dal 2015

Il decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/2014)  all'art. 21 ha introdotto molte novità nella cd. Comunicazione "Black list", dovuta dai soggetti IVA per le operazioni svolte con Paesi a fiscalità privilegiata.
Le principali modifiche sono state le seguenti: 
  1. è stata modificata la periodicità della comunicazione → la Comunicazione è passata da essere trimestrale/mensile ad annuale;
  2. è stata modificata la soglia → la Comunicazione va effettuata se nel corso di tutto l'anno si supera il tetto di 10.000 euro complessivi. In questo caso vanno comunicate anche le operazioni di ammontare "poco significativo", cioè inferiori ai 500 euro, (fino all'entrata in vigore del decreto semplificazioni tali operazioni erano escluse dall'obbligo di comunicazione).

Attenzione:  nel 2015 la normativa non ha subito rilevanti modifiche, ma sono state ridefinite le liste degli Stati a fiscalità privilegiata.

 

Comunicazione black list: il modello

La comunicazione annuale va effettuata utilizzando il quadro BL del modello polivalente indicando:

  • i dati anagrafici del soggetto con cui si hanno avuto le operazioni;
  • i dati relativi alle operazioni attive e passive;
  • nel rigo BL002 la casella 2 per indicare che si sta presentando la comunicazione black list.

 

La Comunicazione black list fino al 2014

Il DL 16/2012 aveva già modificato la Comunicazione black list, eliminando l'obbligo per tutte le operazioni  inferiori alla soglia di 500 euro.

Il modello poteva essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non veniva superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comportava l’obbligo di presentazione mensile. 

Per determinare  la soglia si considerava ogni singolo tipo di operazioni, ad esempio:

  • l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €40.000, prestazioni di servizi per €45.000, acquisti di beni per €35.000 e servizi ricevuti per €38.000, non determina il superamento della soglia;
  •  l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 comporta invece il superamento della soglia.

 

 


Aggiornata il: 23/08/2016