La deducibilità dei leasing è indipendente dal contratto

Con la conversione in legge del D.l. 16/2012 Art. 4bis è stata eliminata la correlazione tra la durata contrattuale del leasing e la deducibilità per i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 28 aprile 2012.
Per i contratti stipulati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi dal 29.4.2012), la deduzione avverrà in un periodo non inferiore a quello connesso con il periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del contratto come previsto dagli artt. 54 e 102 del Tuir.

Le norme temporali sulla deducibilità dei canoni di fatto non cambiano :
• per i beni mobili la deduzione è ammessa in un periodo pari ad almeno 2/3 del periodo di ammortamento fiscale
• per i beni immobili sarà  compresa tra gli 11 e i 18 anni
• per gli autoveicoli non strumentali la deduzione si effettua in un periodo pari al periodo di ammortamento.


Ciò significa in sostanza la possibilità di stipulare contratti più brevi senza perdere il vantaggio di dedurre i canoni del leasing . Anche se questo caso oggi non è forse particolarmente frequente, la nuova norma ha comunque un effetto importante infatti se prima per un contratto di leasing con durata inferiore all’ammortamento fiscale i canoni non erano deducibili , oggi le quote dei canoni eccedenti gli anni di ammortamento fiscale, pur tassate durante la vita contrattuale , potranno essere dedotte al termine del contratto , in via extracontabile cioè con variazioni in diminuzione nei limiti ovviamente del massimo importo fiscalmente deducibile.

In caso di contratto con durata pari o superiore al quella di ammortamento la deduzione seguirà come sempre la durata contrattuale.



IRAP e quota interessi dei canoni di leasing

 
Ai fini IRAP l’intero canone imputato a bilancio è deducibile , come in passato . Il cambiamento normativo introduce però la necessità di diversificare il calcolo della quota interessi e della quota di scorporo del terreno , nei casi di leasing immobiliare, ai fini IRAP e IRES .

Per le aziende che seguono i principi contabili nazionali in materia di bilancio , la quota interessi si calcola con i criteri forfettari previsti dal DM 24.4.1988 come chiarito dalla CM 8E 2009. La deduzione degli interessi ai fini IRAP va effettuata in base alla durata effettiva del contratto mentre ai fini IRES la quota interessi segue la durata “fiscale” .
I soggetti che seguono i principi contabili IAS (società di leasing comprese) invece non sono interessati alla modifica introdotta dalla conversione del decreto fiscale . Infatti questi soggetti deducono esclusivamente le quote di ammortamento come se il bene fosse già di proprietà, come imputate nel conto economico e la durata fiscale dell’ammortamento non è rilevante.


Aggiornata il: 18/05/2012