I tagli alle detrazioni e deduzioni Irpef della legge di stabilità

Sfuggono alla franchigia dei 250 € le spese mediche di assistenza per i portatori di handicap, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché alcune tipologie di erogazioni liberali. Subiscono, invece, la nuova franchigia tutti gli altri oneri deducibili e detraibili indicati agli articoli 10 e 15 del tuir. Non vanno computate nel tetto massimo di spese detraibili di 3.000 € le spese mediche. Questo il nuovo perimetro dei limiti alla deducibilità e detraibilità delineato con la versione definitiva del ddl stabilità, che dovrà comunque ora affrontare l’iter parlamentare.



Aliquote Irpef

È confermata la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef, previste per i primi due scaglioni di reddito. Le nuove aliquote saranno pertanto:

  • 22% per i redditi fino a 15.000 €;
  • 26% per i redditi oltre i 15.000 e fino a 28.000 €;
  • 38% per i redditi oltre i 28.000 e fino a 55.000 €;
  • 41% per i redditi oltre i 55.000 e fino a 75.000 €;
  • 43% per i redditi oltre 75.000 €.
     

Franchigia di 250 Euro per gli oneri deducibili e detraibili

È confermata la franchigia di 250 € per le spese la cui deducibilità o detraibilità dal reddito complessivo Irpef è indicata agli art. 10 e15 del tuir, con alcune eccezioni:

  • spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap, nonché le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (articolo 15 lettera c del tuir, periodi dal quarto all’ottavo, articolo 15 comma 1-quater tuir);
  • spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 15 lettera c-ter tuir);
  • spese sostenute per un importo non superiore a 2.100 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(articolo 15 lettera i-septies tuir);
  • le spese mediche e di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione (articolo 10 comma 1 lett. b tuir)
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza (art. 10 comma 1 lett. e tuir);
  • i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (art. 10 comma 1 lett. e-bis tuir);
  • le erogazioni liberali per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica (art.10 comma 1 lett. i tuir);
  • le erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute (art. 10 comma 1 lett. l tuir);
  • le somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti (art. 10 comma 1 lett. d-bis tuir).

La franchigia non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati negli articoli 10 e 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione o la deduzione è riconducibile nell’ambito di tali articoli (ad esempio le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alla società di cultura “La Biennale di Venezia”, all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova).
 

 

Massimale di 3.000 €

È fissato un limite massimo di 3.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta, di spese detraibili indicate all’articolo 15 del tuir. Sono escluse da questo limite annuale:

  • le spese sanitarie (articolo 15 lettera c tuir);
  • le spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 15 lettera c-ter tuir);
  • le spese sostenute per un importo non superiore a 2.100 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(articolo 15 lettera i-septies tuir);
  • le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (articolo 15 comma 1-quater tuir).

Il computo del tetto massimo di 3.000 € non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati nell’articolo 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione è riconducibile nell’ambito di tale articolo.
 

Retroattività in deroga allo statuto del contribuente

La franchigia di 250 Euro e il massimale di 3.000 €, illustrati nei paragrafi precedenti, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. I nuovi limiti, dunque, avranno effetto già in Unico 2013 o mod. 730/2013.


Aggiornata il: 17/10/2012