Bonus mobili ristrutturazioni: proroga per il 2020

Il bonus mobili - legato alle ristrutturazioni - è stato prorogato per tutto il 2020 dalla Legge di bilancio 2020. (L. 160/2019). Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, entro un massimo di spesa di 10 mila Euro. L'agevolazione, grazie all'ultima proroga effettuata con la Legge di Bilancio 2020, è valida per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2020 su immobili oggetto di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2019.

Di seguito un riepilogo del bonus attualmente in vigore.

 

 



Cos'รจ il bonus mobili 2020

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. I soggetti che possono  fruire del bonus sono pertanto coloro che hanno effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia.

Il bonus è valido per le spese sostenute fino al 31.12.2020 grazie alla proroga effettuata con la Legge di Bilancio 2020  (L. 160/2019). In particolare è stato previsto che è possibile usufruire del bonus:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019;
  • per le spese sostenute nel 2020 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);
  • per un ammontare massimo complessivo di 10mila Euro. Ai fini del computo di spesa massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati in anni precedenti.

La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare, indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, e va ripartita in 10 rate annuali.

L’importo massimo di 10mila euro è riferito:

  • alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze;
  • alla parte comune dell’immobile, oggetto di ristrutturazione. In tal caso la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

Se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su più unità immobiliari la detrazione è “riconosciuta più volte”.

Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia ha precisato che i 10mila euro deve essere calcolati considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.

 

Bonus mobili 2020: beni agevolabili

In base alla normativa, sono compresi nel bonus mobili:

  • mobili nuovi che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (nella circolare 29/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito un elenco "esemplificativo" dei mobili agevolabili);
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A +  e forni con classe energetica A. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Per individuare degli elettrodomestici l'Agenzia fa riferimento all’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005, poi sostituito dal D.lgs. 49/2014. 

Vai allo speciale "Bonus mobili 2019: cosa rientra e cosa no", per conoscere in dettaglio quali mobili ed elettrodomestici danno diritto al bonus.

 

Bonus mobili 2020:i lavori che danno diritto all'agevolazione

La detrazione spetta a condizione che sia collegata alla realizzazione di uno dei seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.In questo caso la detrazione spetta solo per l'acquisto di mobili da destinare all'arredo delle parti comuni, come appartamento del portiere, guardiole, lavatoi ecc ….

Attenzione va prestata al fatto che come chiarito nei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 11/E del 21.05.2014 risposta 5.2), non dà diritto alla fruizione del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali .

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di risparmio energetico (art. 16-bis del TUIR), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la circolare 29/2013) che per fruire della detrazione bonus mobili devono configurarsi "quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali". Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del RUIE, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123 comma 1 DPR 380/2001), mentre per gli altri occorre valutare la riconducibilità alla manutenzione straordinaria caso per caso (circolare 11/E del 2014).

Con la Circolare 3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione della caldaia è un intervento qualificabile come manutenzione straordinaria e quindi consente l'accesso al bonus arredo a condizione che permetta il conseguimento di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

 

Bonus mobili 2019: le altre condizioni

Per usufruire del bonus mobili è necessario, inoltre, che:
  • la data di inizio lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili/elettrodomestici, mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile;
  • l'acquisto sia  documentato da fattura, dalla quale risulta la tipologia di beni acquistati;
  • la spesa avvenga con bonifico, in cui sia indicato: causale versamento,codice fiscale di chi fruisce della detrazione, partita Iva o codice fiscale del venditore. Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia ammette la possibilità di utilizzare il  bonifico “ordinario”, senza ritenuta operata da banca/Poste) , superando quanto sostenuto in precedenza nella Circolare n. 29/E, nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. E' ammesso anche l'acquisto con carta di credito o bancomat, in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è invece consentito l'assegno e nemmeno i contanti.E' ammesso anche l'acquisto con finanziamento a rate.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce, né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 21/E del 23.04.2010 risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui con la cessione dell'immobile vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 17/E del 24.04.2015 risposta 4.6).

 


Aggiornata il: 02/01/2020