Lavoro accessorio e voucher, รจ in vigore la comunicazione preventiva

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Con la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, dallo scorso 8 ottobre 2016  è in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria che permette la tracciabilità  dei voucher per  evitarne l’uso fraudolento.

Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione  all’Ispettorato nazionale del lavoro.  Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:

  1. imprenditori non agricoli o professionisti e
  2. imprenditori agricoli:

1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?

Ricordiamo innanzitutto che le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale,  che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
Ma attenzione: il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  puo ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2020  euro netti.
Il limite di compensi  per i soggetti che ricevono  indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali). Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
 
Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
  • il compenso per il lavoratore,
  • la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
  • quella assicurativa presso l'INAIL.

Al termine del rapporto lavorativo il voucher per il lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

 



La normativa precedente in materia di lavoro occasionale, o meglio "accessorio"

La legge  n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99/2013  hanno introdotto  modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio  intervenendo sull’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, che li aveva istituiti .
Il nuovo decreto ha  ridefinito la natura giuridica delle prestazioni , che non sono più definite "di natura meramente occasionale”, e ha innalzato  i limiti economici per i compensi  ricevuti da ogni lavoratore con il sistema dei voucher lavoro.
 
La normativa del 2012 sul lavoro accessorio tramite l'utilizzo di buoni  lavoro (o "voucher") ha cancellato  dunque il requisito dell' "occasionalità" ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico,  spostando il limite dal committente al prestatore (lavoratore).
Infatti si prevedeva che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare, (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre):
- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.020 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
 
Il rispetto dei limiti economici  costituisce  oggi l' elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’ che possono essere retribuite con i voucher lavoro.

 

Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio

Come già detto, l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha  innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente ) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.  Inoltre  i compensi ricevuti da ciascun imprenditore,  non possono superare i € 2.020 netti.
 
Il Decreto Legislativo 81 2015 ha inoltre previsto una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher anche per i percettori di sostegno al reddito ( ossia chi riceve indennità di disoccupazione o cassa integrazione)  prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano comunque essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  ma nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. 
A tal fine, l'INPS sottrarrà  dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni della cassa integrazione o di sostegno al reddito,  gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Su questo punto si vedano  qui sotto le precisazioni fornite dall'INPS con circolare 170 del 13.10.2015.
 
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, l’art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematicheuno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Tali soggetti possono  acquistare i buoni  attraverso:
  •  la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • banche popolari abilitate
  • uffici postali di tutto il territorio nazionale
 
 

Voucher lavoro e ammortizzatori sociali: Circolare INPS 170/2015

La circolare INPS N. 170 2015 del 13 ottobre 2015  ha fornito precisazioni sulla cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio o occasionale per i percettori di:

  • indennità di mobilità
  • disoccupazione agricola
  • cassa integrazione guadagni

 che viene confermata, sempre nel limite di 3000 euro annui per il lavoratore.

Per quanto riguarda la NASPI,   la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1. chiarisce che  il  limite è lo stesso ,  ma precisa anche che per i compensi in voucher tra 3000 e fino a 7.000 euro per anno civile " la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività".

 

Le banche autorizzate alla vendita dei voucher-lavoro

Le BANCHE PEA - Punti di Emissione autorizzati, sono gli istituti bancari che possono emettere i voucher per il lavoro accessorio.  Ricordiamo che I buoni lavoro emessi dalle banche abilitate  sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario.

Per l'acquisto, il datore di lavoro, come presso i tabaccai,  deve  presentare presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica). Per l'acquisto (indipendentemente dal numero di voucher)  è dovuta alla banca  una commissione di 1 Euro.   È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro. Riportiamo al tabella delle banche e istituti finanziari abilitati alla vendita dei voucher lavoro

Banca Popolare di Sondrio;   Gruppo BPER:

  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  • Banca di Sassari
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
  • Gruppo CREVAL:
  • Credito Valtellinese
  • Credito Siciliano
  • Cassa di Risparmio di Fano

Gruppo CARIGE:

  • Banca Carige S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
  • Banca del Monte di Lucca S.p.A.
  • Banca Cesare Ponti S.p.A.
  • Banca Carige Italia S.p.A.

Gruppo Banca Popolare di Vicenza:

  • Banca Popolare di Vicenza
  • Banca Nuova S.p.A.
  • FarBanca S.p.A.

Banca Popolare di Cortona ;  Cassa di Risparmio di Ferrara.

Dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER.

Voucher: chiarimenti 2016 per i datori di lavoro e casi particolari

 Il Ministero del Lavoro  ha fornito due  importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all' interpello n.32 del 22 dicembre 2015.

  1. Riguardo al settore marittimo  viene chiarito che  il ricorso al lavoro accessorio  pagato con i buoni lavoro è ammesso, oltre che nel  noleggio occasionale, anche  nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di  imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo  e i limiti quantitativi del d. 81/2015.
  2. In materia di attività di maestro di sci non vi sono  preclusioni normative all’utilizzo dei voucher, sempre che tale attività sia svolta , con i dovuti titoli abilitanti ed entro i limiti quantitativi previsti dall’art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15,  e l’esecuzione non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto dalla normativa.

Ancora, l’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 494  ha fornito importanti  chiarimenti sul concetto di  committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti  per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a  due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:

  •  il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore e 
  • l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

A questo proposito  precisa che  non sono compresi nel concetto di "imprenditore commerciale",  per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE I SEGUENTI SOGGETTI :

  •  Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  •  Ambasciate;
  •  Partiti e movimenti politici;
  •  Gruppi parlamentari;
  •  Associazioni sindacali;
  •  Associazioni senza scopo di lucro;
  •  Chiese o associazioni religiose;
  •  Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  •  Condomini;
  •  Associazioni e società sportive dilettantistiche;
  •  Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
  •  Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…

ACQUISTO CON F24

La circolare INPS N. 68/2016 ha  precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente, chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando la causale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento  è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:

  • nel campo "tipo", la lettera "I";
  • nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
  • nel campo "codice", la causale contributo LACC;
  • nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

 


Aggiornata il: 25/11/2016