Srl, il capitale non incide piĆ¹ sull'organo di controllo

Questa modifica dovrebbe comportare una riduzione della presenza dell'organo di controllo nelle srl, e una diminuzione di costi per le piccole-medie imprese. In questa ottica è stato previsto anche che i componenti dell'organo di controllo in carica al 25.06.2014, che sono stati nominati solo a causa del raggiungimento o superamento del capitale minimo di 120.000 Euro, possono essere revocati con decisione dei soci, senza attendere la fine del loro mandato.
 


Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle srl

Il decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
 
Ciò significa che la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
 
La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
 
L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
  • superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del C.c:
    • almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
    • almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
    • almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
  • obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Per un'applicazione corretta della norma, bisogna verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
  • un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
  • espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo statuto.
 
 

La gestione degli organi in carica

L'iter di conversione in legge del decreto ha risolto la problematica legata agli organi di controllo in carica al 25.06.2014, in quelle società in cui sindaci revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del capitale sociale. E' stata infatti inserita una disposizione secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
 
Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di controllo, in quanto l'organo era stato nominato solo a causa del raggiungimento/superamento dei 120.000 €, è possibile revocare l'organo di controllo con decisione dei soci. In caso contrario l'organo di controllo resterà in carica fino alla fine del mandato.
La decisione di revoca:
  • se riguarda il revisore legale, ha effetto immediato come previsto dall'art. 3 del D.M. 261/2012;
  • se riguarda il sindaco unico o il collegio sindacale, non è automatica, in quanto va approvata con decreto del tribunale (art. 2400 comma 2 del codice civile). In considerazione della necessità dell'autorizzazione del Tribunale, e dell'assenza (almeno per ora) di un'esplicita esclusione di tale intervento in questo caso particolare, i tempi per a revoca potrebbero essere così lunghi che molte società potrebbero preferire attendere la fine del mandato.
 
 


Aggiornata il: 22/09/2014