Dichiarazione tardive 2016: le sanzioni per l'intermediario

Il concetto di "dichiarazione tardiva" è diverso per il contribuente e per l'intermediario. Ad esempio per il contribuente la dichiarazione si considera tardiva se inviata entro i successivi 90 giorni, mentre l'intermediario ha tempi diversi. Anche le sanzioni previste dal Fisco in queste situazioni sono differenti in base al soggetto che commette il ritardo. 
In questo approfondimento trattiamo queste differenze, evidenziando anche come possa essere utile sfruttare lo strumento del ravvedimento operoso per rimediare al mancato invio entro i termini.


Dichiarazioni tardive per il contribuente

Per il contribuente sono tardive le dichiarazione inviate oltre i termini di scadenza, ma entro i successivi 90 giorni (quindi considerando quest'anno, sono tardive quelle inviate dopo il 30.09.2016 ma entro il 29.12.2016).
Queste dichiarazioni sono considerate valide, quindi non si realizza la fattispecie della dichiarazione omessa, ma ad esse è associata una sanzione, compresa tra 258 € e 1.032 €.
Il contribuente può decidere di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, che permette di sanare la propria posizione con il fisco versando un'imposta ridotta. Nel caso delle dichiarazioni tardive,è possibile versare la sanzione ridotta (pari a 25 euro) entro il 29.12.2016.

 

Dichiarazioni tardive per l'intermediario

Per l'intermediario la dichiarazione tardiva è un'altra cosa rispetto a quanto chiarito sopra per il contribuente.
Tale fattispecie per l'intermediario si realizza in due casi, diversi a seconda della data di assunzione dell'impegno telematico alla trasmissione della dichiarazione.
In generale, se la richiesta di invio delle dichiarazioni da parte del contribuente arriva dopo il termine di presentazione della dichiarazione, l'intermediario ha tempo un mese per trasmetterla. Passato questo termine è sanzionabile per tardiva trasmissione della dichiarazione.
Da qui l'importanza di tenere sott'occhio la data di assunzione dell'impegno, indicata sul frontespizio del modello dichiarativo. Resta sempre la possibilità per l'intermediario di ravvedersi.
Pertanto se l'impegno è stato assunto:
  • entro i termini di presentazione della dichiarazione, l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre i termini di presentazione. Per esempio: il dott. commercialista Rossi ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione della società "X snc" in data 23.06.2016 (quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione), ma non ha provveduto alla sua spedizione entro il 30 settembre 2016;
  • oltre i termini di presentazione della dichiarazione, in questo caso l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno. Per esempio: il 20.10.2016 il dottore commercialista Bianchi assume l'impegno alla trasmissione telematica del mod. UNICO 2016 PF del sig. Verdi e la trasmette il 3.11.2016.

 

Dichiarazioni tardive, il ravvedimento per l'intermediario

L'intermediario che rientra nella fattispecie di dichiarazione tardiva, e che quindi:

  • ha inviato la dichiarazione oltre i termini di presentazione, pur avendo assunto l'impegno entro tali termini;
  • ha  inviato la dichiarazione oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno, ove questo sia stato assunto oltre i termini di presentazione;

può comunque ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se:

  • presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;
  • versa spontaneamente l'importo di 51 € a titolo di sanzione (codice tributo 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.

Si precisa che, a differenza di quello che avviene per il contribuente, la sanzione di 51 Euro è unica per ciascuna dichiarazione, indipendentemente da quante sono le dichiarazioni che confluiscono in essa.

 

DICHIARAZIONE OMESSA O TARDIVA

SANZIONE

RAVVEDIMENTO

Tra 516 e 5.164 €

Presentazione dichiarazione entro 90 giorni + 51 € di sanzione

 


Aggiornata il: 29/07/2016