Nuovo ISEE, al via dal 2015 con nuove voci di reddito e patrimonio

Si è completato il quadro normativo relativo al cosiddetto "nuovo ISEE", l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente che consente di accedere a prestazioni sociali agevolate.
Dopo l'approvazione della riforma dell'ISEE avvenuta con il D.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013 (in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 201/2011 - Decreto salva Italia), sono stati ora approvati, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre scorso, i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria ai fini dell'ISEE.
La nuova metodologia di calcolo dell'ISEE verrà applicata dal 1° gennaio 2015.
La riforma dell'ISEE è stata attuata per migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi. La riforma di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, in particolare:
  • adotta una più ampia nozione di reddito, includendovi anche somme fiscalmente esenti;
  • dà una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale;
  • considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
  • riduce l'area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli mediante l'incrocio con le diverse Banche Dati fiscali e contributive e di ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate;
  • istituisce il cosiddetto "ISEE corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni (in negativo) superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa.
 


Il reddito rilevante ai fini ISEE

Per calcolare l'ISEE, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, sono ora rilevanti anche:
 
 
tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.)
tutti i redditi esenti, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (a tal fine, si assume la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);
gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo Irpef. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) non indicati nel reddito complessivo Irpef;
il reddito figurativo delle attività finanziarie;
il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
 
Dal risultato che si ottiene sommando tutti i sopraelencati redditi, si devono sottrarre, fino a concorrenza:
  • l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
  • l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
  • l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
Inoltre, per garantire una migliore equità e favorire le persone con redditi più bassi e le persone con disabilità più gravi:
  • per i redditi da lavoro dipendente, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
  • per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
  • per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
  • per tenere conto dei costi sostenuti per persone con disabilità o non autosufficienti, il nuovo indicatore riclassifica le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi (disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza) e riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (mentre oggi l'abbattimento dell'ISEE avviene indipendentemente dalla gravità del bisogno). Le nuova franchigie sono:
 
FRANCHIGIE per presenza di PERSONE CON DISABILITA'
4.000 euro (5.500 se < 18 anni)
Disabilità media
5.500 euro (7.500 se < 18 anni)
Disabilità grave
7.000 euro (9.500 se < 18 anni)
Non autosufficienza
 
 
 
 
 
 
 
  • per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Viene, poi, introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
 

La valorizzazione del patrimonio ai fini ISEE

Come richiesto dal D.L. n. 201/2011, la riforma dell'ISEE dà maggiore peso al patrimonio del nucleo familiare.
A tal fine, viene considerato anche il patrimonio all’estero (in tal caso, va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE), il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI; il nuovo valore sarà, quindi, più alto di quello presente nei calcoli dell'ISEE attuale) e viene ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.
Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un calcolo particolare: il valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Questo tipo di calcolo potrebbe aiutare soprattutto chi è all'inizio di un lungo percorso di pagamento del mutuo:
 
 
VALORE DELLA PRIMA CASA
 =
[Valore IMU - mutuo - (52.500 + 2.500*f)] * 2/3  
      
dove "f" = n° dei figli conviventi successivi al 2°
 
 
 
 
 
 

I modelli della DSU

Come detto, per ottenere il calcolo dell'ISEE il contribuente deve presentare la cosiddetta "dichiarazione sostitutiva unica” (DSU), che è il modello di autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate sottoposte alla prova dei mezzi tramite ISEE.
Considerata la riforma dell'ISEE, si rendeva necessaria l'approvazione di un nuovo modello di DSU e dell'attestazione. E' stato lo stesso D.P.C.M. n. 159/2013 a prevederne l'approvazione con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il decreto è giunto il 7 novembre scorso ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014.
La DSU ha carattere modulare.In base al tipo di prestazione richiesta e alle caratteristiche del nucleo familiare va utilizzato alternativamente:
  • il modello semplificato, c.d. “DSU MINI”, composto dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio Componente (FC.1);
  • il modello integrale DSU.
Il modello DSU Mini non può essere presentato:
  • per richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • in presenza di caratteristiche particolari del nucleo familiare (soggetti con disabilità e/o non autosufficienti e figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi);
  • in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a seguito di eventi eccezionali.
In tali casi, dovrà essere pertanto presentato il modello DSU nella sua versione integrale.
 
In caso di richiesta dell'ISEE corrente, va utilizzato il modello DSU ISEE corrente.
 
La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:
  • all'ente che fornisce la prestazione agevolata;
  • al Comune;
  • ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
  • alla competente sede Inps;
  • all’Inps in via telematica, accedendo al sito internet www.inps.it - "servizi on line - servizi per il cittadino" utilizzando il PIN rilasciato dall'istituto stesso.


Aggiornata il: 26/11/2014