Oic 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

Il nuovo principio contabile Oic 31 è  dedicato ai fondi per rischi ed oneri e al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Le indicazioni contenute nell’OIC 31 sostituiscono quelle previste nel precedente OIC 19, nella versione del 30 maggio 2005.
 
 


Il riordino sul principio sui fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto

Il principio contabile Oic 31 rispetto al precedente principio 19 che sostituisce è intervenuto principalmente sui seguenti temi :
-  ha chiarito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
- ha eliminato l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
- ha introdotto nuove disposizioni in merito:
1) alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti;
2) alla rilevazione dei fondi recupero ambientale;
3) all’utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti;
4) ha aggiornato  le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006.
 
 

Alcune applicazioni pratiche del principio contabile Oic 31

I Fondi Fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
In particolare i Fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata e di esistenza probabile, i cui valori sono stimati; sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro (ad es.Fondi per rischi per cause in corso, Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi, Fondi rischi per garanzie prestate, Fondo rischi su crediti ceduti, ecc.).
I Fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata e di esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi (ad es. Fondi per garanzia prodotti, Fondi manutenzione ciclica, Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto, Fondo per copertura perdite di società partecipate, Fondi per operazioni e concorsi a premio, Fondi per resi su prodotti, Fondi recupero ambientale, Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali).
La voce B2 “per imposte, anche differite” accoglie:
– le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
– le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.
 


Aggiornata il: 16/03/2015