I nuovi decreti del Jobs Act 11 giugno 2015



Decreto conciliazione vita lavoro e Decreto sulla disciplina dei contratti e delle mansioni

Le principali misure contenute nei 2 decreti proposti dal Ministro Poletti e approvati  definitivamente dal Consiglio dei Ministri, che passano ora al vaglio del Parlamento sono le seguenti:
 
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
  •  un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione per i casi di adozione o di affidamento.
  •  In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.
  •  estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
  •  benefici per i datori di lavoro privato che facciano ricorso al telelavoro
  •  congedo di tre mesi per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E DELLE MANSIONI
  • Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni continuative  regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
 Vengono confermate le seguenti tipologie:
  • Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  •  Contratto di somministrazione - Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%)
  • Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
  • Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria
  • Viene elevato il tetto dell’importo di retribuzione in voucher  per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio
 
 
Nelle bozze di decreto che il Governo si riserva ancora di modificare è da segnalare la stretta sulla Cassa integrazione  che non potra più essere prorogata oltre i 24 mesi  previsti normalmente  ma esteso agli apprendisti e alle imprese da 6 a 15 dipendenti. Inoltre, dice il comunicato del governo :
"Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.
Le disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo".
 
 


Aggiornata il: 12/06/2015