Fatture false: la prescrizione parte dall'ultimo documento

Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta.
È quanto emerge dalla sentenza 2 luglio 2015 n. 27849 della Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale.
 
 
IL CASO
Un imprenditore milanese veniva imputato per il reato di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000. In sostanza, secondo l’accusa, l’imputato era colpevole di aver emesso falsi documenti contabili mediante la collaborazioni di più aziende. L’imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello. Segnatamente la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisone del Gup, escludeva il vincolo della continuazione trattandosi di un unico reato sebbene le fatture fossero state emesse dal soggetto agente avvalendosi della collaborazione di più società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, la difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 ed il difetto di motivazione. La Corte territoriale, deduce il ricorrente, in palese contrasto con il dato normativo, ha ritenuto che dovesse considerarsi una sola condotta per ciascuna società emittente e per ogni periodo di imposta.
Diversa la posizione, invece, degli ermellini che confermano la natura unitaria del reato e ne escludono il vincolo della continuazione, essendo irrilevante la circostanza che le fatture siano state emesse per il tramite di soggetti giuridici differenti.


1. EMISSIONE DI FATTURE FALSE: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL REATO

L’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La condotta sanzionata è speculare a quella dell’art. 2 (utilizzazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti). In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e, quindi, colui che emette il documento. Il reato è integrato anche se successivamente alla ricezione della fattura il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione. Si tratta, infatti, di un reato istantaneo che si consuma al momento dell’emissione delle fatture. La condotta consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.
 
La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell’emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall’effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.
Il Legislatore, nel riprodurre, nell'art. 8 del D.Lgs. 74/2000, la fattispecie dell’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, già prevista dall'art. 4 primo comma lett. d) della L. n. 516/1982, ha lasciato inalterato il momento consumativo di detta fattispecie criminosa, che coincide con quello della emissione della fattura.
 
Si tratta, infatti, di un reato di “pericolo presunto” in ragione della spiccata pericolosità sociale della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione da parte dell’impresa di elementi passivi fittizi.(Cass.18929/2012).
La fattura o il documento emesso “per operazioni inesistenti” costituiscono l’oggetto materiale del reato in esame (...)


Aggiornata il: 09/07/2015